Astensione facoltativa e Part-time

  • Partecipante
    deborapagano del #44802

    Buongiorno, ho un contratto part-time 16 ore a tempo indeterminato e a settembre verrò assunta da un’altra azienda con un contratto a 24 ore a tempo determinato.
    Ho un bimbo di due anni e al tempo avevo goduto solo della maternità obbligatoria, mentre non ho utilizzato l’astensione facoltativa. Vorrei chiedere tre mesi di astensione facoltativa da settembre a dicembre: in questo periodo posso essere assunta dall’altra azienda? posso lavorare solo in uno dei due posti durante l’astensione o devo stare a casa da entrambi?
    Grazie mille

    Amministratore del forum
    Antonio Maroscia del #48614

    Ciao Debora, questa è la classica domanda da un milione di euro!

    A riguardo però ti viene in aiuto il portale INPS, infatti nella scheda del congedo parentale c’è proprio la risposta alle tua domanda, che fa riderimento alla circolare 62/2010 dell’INPS.

    Il lavoratore dipendente durante l’assenza per congedo parentale (ex astensione facoltativa) non può intraprendere una nuova attività lavorativa. Ciò non vale per il i titolari di più contratti parziali orizzontali, in questo caso il lavoratore può astenersi da un rapporto e lavorare nell’altro.

    Il mio consiglio però è di cominciare l’altro rapporto di lavoro e solo dopo richiedere il congedo nell’altro.

    Di seguito alcuni stralci della circolare:

    […] Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprenda un’altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all’Inps l’indennità indebitamente percepita […]

    […] ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale), ed eserciti il diritto al congedo parentale relativamente ad uno dei rapporti di lavoro, proseguendo l’attività nell’altro o negli altri rapporti. In tale caso, infatti, il lavoratore non si avvale dell’assenza per congedo parentale per intraprendere una nuova attività lavorativa, ma si limita a proseguire l’attività o le attività già in essere al momento della richiesta di congedo.

    Riferimenti:

    Scheda INPS –> http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5961

    Circolare 62 del 29/04/2010 –> http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%2062%20del%2029-04-2010.htm

    Partecipante
    deborapagano del #48615

    Grazie mille Antonio per la risposta molto chiara ed esaustiva,
    seguirò il suo consiglio e chiederò l’astensione in seguito.
    Grazie.

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