Salve,
Ho una domanda che mi tormenta adatta ai più temerari.
Assunto di aver maturato, grazie ad una serie di rapporti di lavoro subordinato instaurati nell’arco di oltre due anni, i requisiti (contributivo e assicurativo) utili a richiedere l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, qualora un lavoratore venisse da ultimo licenziato per “mancato superamento del periodo di prova” di un contratto a termine full-time di 4 mesi dopo appena 3 settimane dall’assunzione a monte della quale lo stato di disoccupazione (e quindi la mancanza di flussi Uniemens) si era protratto per oltre 2 mesi, mi spiegate come accidenti si calcola la retribuzione teorica media dei 3 mesi che hanno preceduto l’ultimo licenziamento in ragione anche del fatto che il divisore per la liquidazione della prestazione deve essere sempre pari a 30 giorni?
In base a quanto dispone la Circolare INPS 215/2008, detta media aritmetica è infatti la base di calcolo per la determinazione della prestazione e, in merito agli imponibili relativi a frazioni di mese, detta circolare pare suggerire il recupero di periodi lavorati a monte del trimestre escludendo la possibilità di riparametrazione a mese intero così come avviene per il calcolo delle indennità di malattia e maternità. Nel caso specifico per il terzo mese (e anche per il qarto e il quinto) a monte dell’ultimo licenziamento non risultano flussi Uniemens, mentre invece per il penultimo (assunzione) e l’ultimo (licenziamento) mese risulta un imponibile che li compre solo parzialmente.
Grazie in anticipo a chi possa/voglia aiutarmi a chiarire questo dubbio.