collocamento mirato/contratti a termine

  • Partecipante
    fabri del #43976

    Che ne pensate ? : ” secondo una recente sentenza della cassazione, il lavoro tramite collocamento mirato non è vincolato al dsg. l. 368/2001 ma dalla sola L. 68/1990
    Non si capisce se ad essere fuori dalla 368/2001 sono solo i contratti di inserimento fatti per alcune categorie ben precise di persone come gli invalidi psitici, o se qualsiasi assunzione a tempo determinato in azienda privata di un portatore di handicap sia in deroga alla 368/2001 ma solo in osservanza alla l.68/90 e quindi senza la regolamentazione implicita della 368/2001.
    Grazie FORUM per la Vostra opinione

    Partecipante
    gabrieledagostino del #45480

    Facciamo un po di ordine senza confondere le cose,
    dunque il contratto di inserimento è disciplinato dal d.lgs n.276/2003 in sostituzione del contratto di formazione e lavoro.
    L’accordo interconfederale del 11.2.2004 contiene la disciplina per la prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento.
    Per quanto concerne invece le assunzioni obbligatore la legge di riferiemento è la l.12.03.1999 n.68 che va applicata nel settore pubblico e privato nel privato la disciplina generale viene applicata nei datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti in questo caso è il datore di lavoro o l’ente che si avvale della responsabilità dell’assunzione.

    Partecipante
    fabri del #45481

    Si, è tutto vero ma alcuni aspetti ( secondo me ) non sono toccati e rendono il tutto alquanto oscuro.

    I riferimenti a cui tu fai riferimento sono la tutela al disabile per ottenere un posto di lavoro idoneo alla sua condizione fisica e quindi tutela la persona.
    Quello che non capisco è ciò che regola poi il contratto di lavoro sottoscritto tra azienda e lavoratore disabile.
    Es.: il collocamento mirato, tramite le leggi a cui hai fatto riferimento, si occupa di trovare una azienda che richieda le competenze che possiede il lavoratore e la possibilità di poterle svolgere.
    Ma il contratto di lavoro a tempo deter. sottoscritto tra lavoratore e azienda, che specifica la mansione ,inquadramento , salario ecc. che si firma con quella azienda, è poi vincolato a delle disposizioni che tutelano le regole del lavoro , ( indipendentemente che il lavoratore sia anche un disabile o altro)?
    Voglio essere ancora più preciso: quella azienda che ha trovato il suo lavoratore iscritto al mirato ,è poi libera di fare i contratti di lavoro in deroga ai regolamenti che disciplinano il contratto a tempo deter. quali: osservanza dello spazio temporale tra un contratto e l’altro, osservanza del numero di proroghe possibili, limite massimo di 36 mesi, giustificazione del motivo per cui si pone un termine al contratto,
    ponendosi quindi totalmente fuori dalla 368/2001 e 247/2007 che disciplinano i contratti di lavoro?
    Grazie

    Partecipante
    gabrieledagostino del #45482

    Le principali categorie di lavoratori (soggetti beneficiari) coinvolti dal collocamento obbligatorio, attualmente disciplinato dalla legge 68/1999, sono:
    •gli invalidi civili in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche o psichiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa sopra il 45%;
    •gli invalidi del lavoro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa sopra il 33%;
    •le persone non vedenti o sordomute;
    •persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria.

    Più precisamente deve fare riferimento alla legge sopracitata gli art.11-12 e fare riferimento anche all’art.13 D.lgs 276/2003.
    Per quanto riguarda il reclutamento dei dipendenti disabili ogni settore fà riferimento al proprio Ccnl di rifermineto,sono loro che normano gli elementi e i contratti.

    Partecipante
    gabrieledagostino del #45483

    Ecco un pò di normative,e leggi che magari possono metterti a chiaro il collocamento obbligatorio,e le modalità di gestione degli enti che per legge sono tenuti ad assumere lavoratori disabili.
    Fonti normative
    •Legge n. 68 del 12 marzo 1999
    •Legge n. 138 del 3 aprile 2001
    •Legge n. 763 del 26 dicembre 1981
    •Legge Regione Lombardia n. 13 del 4 agosto 2003
    •Legge n. 223 del 23 luglio 1991
    •Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
    •Decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000
    •Legge n. 196 del 24 giugno 1997
    •Decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 10 ottobre 2000
    •Circolare del Ministero del Lavoro n. 66/2001

    Ai soggetti avviati al lavoro mediante il collocamento obbligatorio si applicano le disposizioni che regolano il rapporto valide per la generalità dei dipendenti. È’ possibile assumere le categorie protette con ogni tipo di contratto di lavoro subordinato. Sono, ad esempio, ammissibili le assunzioni a tempo determinato, con contratto di apprendistato ed a tempo parziale.
    Si può legittimamente apporre il patto di prova. Tuttavia il contenuto del patto deve essere rapportato al tipo di invalidità e non correlato alla produttività di un soggetto valido. Pertanto, il recesso datoriale per esito negativo della prova è nullo, qualora risulti determinato dallo stato di invalidità e non dall’inettitudine del lavoratore invalido allo svolgimento di mansioni compatibili con la sua condizione.

    La durata del patto di prova è quella determinata dalla contrattazione collettiva.

    Partecipante
    fabri del #45484

    Grazie 1000 gabrieledagostino, mi hai illuminato.

    Partecipante
    gabrieledagostino del #45485

    Prego il forum cresce sè cè la collaborazione e la sinergia di tutti. 😀

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