Congedo di paternità

  • Partecipante
    gabrieledagostino del #44399

    Lavoratore dipendente settore edile, con contratto di lavoro a temp.determinato con scadenza a Novembre 2012, moglie disoccupata, vorrebbe usufruire del congedo di paternità al posto della madre, avendo il contratto a tempo determinato,il lavoratore potrà sempre e comunque usufruire dei 5 mesi di congedo che sarebbero spettati alla madre,ed essendo che il contratto scade a Novembre 2012, potrà sempre godere dei 5 mesi di congedo a carico dell’Inps?

    Amministratore del forum
    Antonio Maroscia del #46929

    Il lavoratore non può usufruire del congedo obbligatorio, cioè i famosi 5 mesi, se non per gravi problemi di salute della madre! Dopo il parto avrà diritto al congedo parentale e le ore di allattamento, ma sono un’altra cosa…

    Partecipante
    gabrieledagostino del #46930

    Antonio da una consultazione di alcuni mementi pratici, ho rilevato che per legge il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro con diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, nei soli casi di:
    -morte o grave infermità della madre
    -abbandono del figlio da parte della madre
    affidamento esclusivo del bambino al padre.
    In osservanza dell’art.28 del Decreto Legislativo 151/2001, che cito qui:
    1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
    2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    L’unica cosa che deve essere dimostrata è la provata sussistenza dell’affidamento del bambino interamente al padre ma la mia domanda è se la madre è disoccupata e non può avvalersi del congedo perchè il padre non rientra?

    Amministratore del forum
    Antonio Maroscia del #46931

    L’affidamento esclusivo deriva dalla separazione o il divorzio, non è una semplice autodichiarazione…

    La morte o grave infermità della madre e l’abbandono del figlio da parte della madre credo e spero che non siano il tua caso…

    Partecipante
    gabrieledagostino del #46932

    Affermativo, no non è un caso specifico che riguarda la mia situazione, era la richiesta di un signore che aveva alcuni dubbi, e sinceramente anche il mio di dubbio.

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