Dunque facciamo un pò di ordine,
La proroga del termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale sia infeririore a 3 anni e vi sia il consenso del lavoratore,alemeno questa è la sua posizione da quanto si evince.
La proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato originariamente a tempo determinato.
Effettivamente la durata complessiva del rapporto a termine tra la durata originaria e la proroga non può essere superiore a 3 anni.
Poi si va alla successione dei contratti a termine che è un altro capitolo, andiamo ai limiti di successione dei contratti a termine per mansioni equivalenti, ferma restando la disciplina sopra illustrata, e fatti salvi diversi contratti aziedali,qualora per effetto di una successione di contratti a termine per lo svolgimento di mandioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi tra proroghe e rinnovi il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del limite temporaneo dei 36 mesi.