Buongiorno ho un quesito da porre.
Sono stata assunta come commessa dall’azienda per la quale lavoro nel novembre 2009. all’inizio mi è stato fatto un contratto di 6 mesi prorogato per altri sei dopodichè ho fatto la pausa di 20 giorni. Al termine dei quali nuovo contratto da un anno e proroga di 6 mesi. Sono giunta quasi alla fine della seconda proroga e dovrò rimanere a casa per altri 20 giorni per poi avere un nuovo contratto. La mia domanda è: vale comunque la regola di non superare i 36 mesi di contratto a tempo determinato nonostante mi sia stato cambiato il numero di matricola nel secondo rinnovo? Grazie distinti saluti
Dubbi sul passaggio a tempo indeterminato
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La legge dice,che se tra un datore di lavoro,e il lavoratore viene stipulato un contratto a tempo determinato, e tra questi due una volta concluso un contratto a termine rispetti la legge di successione tra un contratto e l’altro rispettando i limiti di successione che nel suo caso sono tempi rientranti nel parametro contrattuale dei contratti a termine, 20 giorni se il contratto a tempo determinato ha durata fino a sei mesi.
Il discorso cambia invece quando, tra lei e il suo datore anche rispettando i tempi di succesione tra un contratto e l’altro, non debbano superare i 36 mesi, qualora tra rinnovi e proroghe sempre con lo stesso datore, rientri nell’arco temporale dei mesi succitati, allora può avanzare richiesta di assunzione a tempo indeterminato avvelendosi dalla consulenza e del sostegno di una confederazione sindacale di categoria.Innanzitutto grazie per la rapidità della risposta. I 36 mesi di lavoro li raggiungerò tra 7 mesi. Quindi siccome il nuovo contratto mi verrà stipulato a fine aprile deduco che possa essere di massimo sei mesi. Oltre i quali infatti si supererebbe il limite massimo di 36 mesi. Quindi il cambio di matricola di ogni nuovo contratto stipulato fa parte della prassi? Per capirci, nella mie ultime buste paga sotto la voce: data di assunzione risulta ottobre 2010. Il mio primo contratto di lavoro per la stessa azienda risale a novembre 2009. Grazie ancora
@fab88 wrote:
Innanzitutto grazie per la rapidità della risposta. I 36 mesi di lavoro li raggiungerò tra 7 mesi. Quindi siccome il nuovo contratto mi verrà stipulato a fine aprile deduco che possa essere di massimo sei mesi. Oltre i quali infatti si supererebbe il limite massimo di 36 mesi. Quindi il cambio di matricola di ogni nuovo contratto stipulato fa parte della prassi? Per capirci, nella mie ultime buste paga sotto la voce: data di assunzione risulta ottobre 2010. Il mio primo contratto di lavoro per la stessa azienda risale a novembre 2009. Grazie ancora
Il cambio di matricola avviene in quanto non si tratta di proroghe, ma di rinnovi, in pratica ad ogni contratto ricominci di nuovo. L’unico collante fra questi rapporti è dato dal Decreto Legislativo n. 368/2001, che stabilisce appunto il limite temporale dei 36 mesi.
Resta il fatto che l’azienda non rimane comunque immune da una tua azione legale, atta a dimostrare ad esempio la mancanza di presupposti oggettivi al ricorso al tempo determinato; cioè detto in parole povere, il datore di lavoro non può ricorrere a questo contratto solo per non avere scocciature a tempo indeterminato, il contratto a termine infatti può essere stipulato solo quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che richiedono un aumento di manodopera per un periodo di tempo limitato
@sycyly wrote:
salve volevo sapere se per un lavoratore assunto a tempo determinato puo essere assunto a tempo indeterminato con la 407 anche dopo un anno che lavore con la stessa ditta?
…molto probabilmante dopo un anno di lavoro, il lavoratore non ha più i requisiti di cui alla 407/90… inoltre la 407/90 non vale per le trasformazioni, ma solo per le nuove assunzioni
Nel suo caso possiamo anche interpretare la normativa sui contratti a tempo determinato , precisamente l’art.5 del D.lgs 368/2001, i commi 4 quater,4 sexies.
In ogni caso i lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo superiore a sei mesi,hanno diritto di precedenza , fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 12 mesi con le mansioni relativamente espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Stando alla giurisprudenza il suo datore di lavoro, e lei deve sempre fare riferimento alla legge n.264/1949 art.15 comma 6,che cosi recita, I lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella
riassunzione presso la medesima azienda entro un anno.
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