Salve a tutti, mia moglie lavora presso una ditta che effettua le pulizie presso i grandi ipermercati, è stata assunta nel 2010 e fino alla data odierna ci è arrivata tramite piccoli contratti, cioè il primo contratto poi 2 proroghe dopo le due proroghe veniva fermata un mese e poi veniva richiamata, e ripartiva un primo contratto e due proroghe, arrivata ad oggi sarebbe il terzo contratto, ma gli hanno detto che non gli verrà rinnovato neanche dopo un mese perchè non possono prenderla fissa, la mia domanda è questa: possono non rinnovarle il contratto e assumere un altra persona facendogli fare il solito percorso dei contratti o mia moglie ha precedenza? In pretica se non hai bisogno di mia moglie vuol dire che non hai bisogno nemmeno di un altra persona. Aspetto una vostra risposta.
Informazione scadenza contratto
-
Ciao Gianfranco, credo che ci sia qualcosa che non quadra nelle tue dichiarazioni in relazione ai vari contratti e proroghe. Il mio consiglio è di rivolgervi quanto prima ad un sindacato portando tutta la documentazione per vedere se ci sono gli estremi per una vertenza per trasformare il contratto a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda la precedenza, al termine dell’ultimo contratto dovreste mandare una raccomandata a.r. al datore di lavoro esprimendo la vostra volontà di usufruire del diritto di precedenza nelle prossime assunzioni.
Comunque la visita al sindacato rimane la cosa migliore da fare per il vostro caso 😉
Salve,
il contratto a tempo determinato se consecutivamente anche calcolando le proroghe se non supera i 36 mesi non può essere imputabile davanti al giudice del lavoro,ma andiamo alla nozione giuridica,
Per quanto concerne il rinnovo contrattuale trattasi di contratto a tempo determinato l’azienda può rescindere il contratto al termine della scadenza,per motivi aziendali,per riorganizzazione,o per altre motivazioni sempre riguardante l’organizzazione del personale interno.
Per quanto riguarda il diritto di precedenza di assunzione presso la medesima azienda tale situazione è regolamentata dall’art.15 comma 6 della legge n.264/1946,che recita i provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
Questa la parte più tecnico-giuridica, se ha dei dubbi può rivolgersi ad un patronato,ma io le consiglierei di andare da un buon giuslavorista di questi tempi sono i migliori,o un consulente del lavoro.io concordo con antonio, meglio il sindacato!
anche perchè oltre la legge generale conoscono i contratti collettivi di settore e possono esaminare il tutto alla luce anche delle limitazioni numeriche previste solo nei ccnl 😀Grazie a tutti per le vostre risposte sicuramente mi rivolgerò ad un sindacato. Un Salutone. 😀
Da tutto quello che hai scritto penso che ci siano gli estremi per una causa legale.
Il susseguirsi di contratti a termine mostra una carenza di personale non temporanea ed una chiara elusione delle norme di legge.
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.