salve eccomi qui a raccontare la mia disavventura. 5 anni fa inizia a lavorare presso questa ditta con agenzia interinale per ben 2 anni con vari contratti a termine. dopo questi due anni l azienda mi assume con motivazione di riorganizzazione aziendale con un contratto di 9 mesi,poi consecutivamente una proroga di 27 mesi, in totale 36 mesi lavorativi come previsto dalla legge. prima del termine del contratto ricevo una lettera dalla mia azienda dove dice che dato la commessa di lavoro avuta nell’ ultimo periodo per riorganizzazione aziendale il mio contratto termina li.
il problema che questo viene fatto solo perche’ la ditta non vuole assumere a tempo indeterminato perche’ nel frattempo sono state prese altre 2 ragazze con contratto a tempo determinato.
adesso vi chiedo se dovessi fare una vertenza sindacale riuscirei a vincerla e ad riavere il mio posto di lavoro con un contratto a tempo indeterminato?
Vi ringrazio anticipatamente per una vostra risposta
Una mamma disperata che dopo ben 5 anni di lavoro si ritrova a casa!
lavoro con contratto a termine
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Carissima signora sono rammaricato per questa sua posizione dispiacevole,la giurisprudenza ci insegna che ad ogni licenziamento impugnato la giusta causa,o giustificato motivo ci da la possibilità di poterci difendere davanti al giudice del lavoro,la consiglio di rivolgersi immediatamente da un bravo giuslavorista ed avviare una vertenza immediata.
valentina ricordati che per fare una vertenza nel tuo caso, per rivendicare il contratto a tempo indeterminato, è necessario impugnare il recesso entro 60 gg. dalla comunicazione.
Salve Valentina,
permettimi di dare la mia personale opinione dei fatti:
– Sei stata assunta in base a quale legge? Indicativamente sembra tramite la d.lgs 368/2001… Sbaglio?
– Sei stata assunta per “riorganizzazione aziendale”?
La motivazione data dalla tua azienda, se è quella da te scritta è troppo soggettiva per essere ritenuta lecita!
– Dopo di te sembrano che siano state assunte altre ragazze al posto tuo… Sbaglio?
Quello che dici è molto importante perchè sta a significare che per non assumerti a tempo indeterminato è stata elusa la legge, lasciando te senza lavoro e prendendo altre persone al posto tuo. Purtroppo almeno per questa parte dovresti sapere chi sono le persone che ti hanno sostituito e possibilmente avere qualche testimone che confermi la tua versione dei fatti!!!In caso decidi di fare vertenza, sappi che in base al Collegato al lavoro hai tempo fino al 31/12 di quest’anno (2011); oltre tale termine perdi ogni diritto di farla. Il tuo NON è un licenziamento ma è una normale scadenza di contratto!!!
Se ti posso essere d’aiuto sono a tua completa disposizione…
Un Saluto
SalvatoreCara valentina come riporta Salvatore con il citato D.lgs 381/2001 recante Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”,l’art.5 Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti,il comma 2, Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Quindi nel caso in cui anche essendo state assunte altre lavoratrici al posto tuo,per intralciare la tua posizione lavorativa evitando cosi la stipula del contratto a tempo indeterminato,può benissimo rivolgersi ad un giuslavorista,e avviare sin da subito una vertenza,può stare certa che il giudice del lavoro non puiò che darle ragione.grazie per le vostre risposte, ho iniziato una vertenza speriamo di farcela a riavere il mio posto di lavoro!!!
grazie a tutti !!!@gabrieledagostino wrote:
Cara valentina come riporta Salvatore con il citato D.lgs 381/2001 recante Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”,l’art.5 Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti,il comma 2, Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Quindi nel caso in cui anche essendo state assunte altre lavoratrici al posto tuo,per intralciare la tua posizione lavorativa evitando cosi la stipula del contratto a tempo indeterminato,può benissimo rivolgersi ad un giuslavorista,e avviare sin da subito una vertenza,può stare certa che il giudice del lavoro non puiò che darle ragione.salve grazie per la risposta, cmq mi hanno assunta in base la legge 368/01 articolo 1 e 10.
Le chiedo un altra cosa, so della legge del diritto di precedenza in questo caso io sono la piu’ anziana rispetto ad una mia collega, ad essa a luglio le scadra’ il contartto di apprendistato le hanno gia’ detto che l assumeranno a tempo indeterminato, io posso far valere questa legge dato che io sono 5 anni che lavoro con loro, e lei a luglio scadranno i 3 anni!
grazie attendo una sua risposta.
salutisalve grazie per la risposta, cmq mi hanno assunta in base la legge 368/01 articolo 1 e 10.
art.1 sono riportate le “causali” dell’apposizione del termine, mentre, all’art. 10 sono riportati i casi in cui sono ESCLUSI l’attuazione della 368/01… Mi sembra un pò un paradosso… In poche parole attuano la 368/2001 in forza dell’articolo 1 ma all’art.10 dichiarano che la fattispecie non è discliplinata dalla 368/2001! 😕
Le chiedo un altra cosa, so della legge del diritto di precedenza in questo caso io sono la piu’ anziana rispetto ad una mia collega, ad essa a luglio le scadra’ il contartto di apprendistato le hanno gia’ detto che l assumeranno a tempo indeterminato, io posso far valere questa legge dato che io sono 5 anni che lavoro con loro, e lei a luglio scadranno i 3 anni!
grazie attendo una sua risposta.
salutiIl diritto di precedenza è dato dall’ art. 4-sexies che così dice
“Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.”
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