Ciao a tutti , mi spiegate cosa significa bene la cosa..
Licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione
Nel caso in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per VIOLAZIONE DEL REQUISITO DI MOTIVAZIONE di cui all’art. 2 c.2 della L. 604 del 15 luglio 1966, si applicherà il regime del quinto comma, con attribuzione al lavoratore di una indennità risarcitoria onnicomprensiva tra le 6 e le 12 mensilità.
mi sembra di capire che se la violazione in questo caso è commessa dal datore di lavoro è il lavoratore a pagare…mah