Il codice definisce il decreto ingiuntivo come quel provvedimento sommario che può essere richiesto al Giudice per ottenere l’ordine di pagamento a carico di un soggetto inadempiente, sempreché del credito esista una prova scritta.
Nel diritto del lavoro il decreto ingiuntivo è uno strumento che viene spesso utilizzato per richiedere il pagamento di retribuzioni maturate, ma non versate, a condizione che l’ammontare dovuto risulti con precisione e soprattutto da atto scritto.
Tipica è la richiesta di pagamento di retribuzioni o competenze di fine rapporto non versate (TFR, preavviso, ratei 13.ma mensilità e ferie) quando sia stata emessa la busta paga e quindi il credito risulti pacificamente da atto scritto, per di più proveniente dal debitore.
Ma anche qualunque altro documento da cui possa ricavarsi con certezza la sussistenza del credito è sufficiente per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo da parte del Giudice.
Sulla base della richiesta formulata dal creditore il Giudice può ordinare al debitore di pagare quel certo importo, anche con ordine con efficacia esecutiva (cioè immediatamente).
Il debitore potrà poi eventualmente proporre un ricorso in via ordinaria per dimostrare che quel debito non sussisteva. In tali casi si apre un procedimento vero e proprio che ha ad oggetto la sussistenza o meno del credito azionato con il decreto ingiuntivo.
Mi auguro che la mia specificazione approfondita le possa essere utile.