Salve,
le scrivo per avere un chiarimento riguardo la pausa tra due contratti a tempo determinato.
La Circolare n.35 del 29/08/2013 modifica la c.d. “Legge Fornero” e riporta il periodo di pausa ai termini del D.L. 6 settembre 2001, n. 368, recitando così:
Il nuovo comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 modifica nuovamente gli intervalli tra due contratti a tempo determinato, ripristinandoli a dieci o venti giorni, a seconda che il primo contratto abbia una durata fino a sei mesi ovvero superiore a sei mesi.
Per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 6/2013) è pertanto sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data.
La mia azienda, dopo aver interpellato un consulente del lavoro, ha inteso i 20 giorni come lavorativi, mentre il consulente del lavoro da me interpellato mi ha confermato che i 20 giorni sono da intendersi solari.
Vorrei chiederle prima di tutto quale delle due “interpretazioni” è corretta, ma soprattutto se esiste un modo per confermare una o l’altra interpretazione in maniera incontestabile, altrimenti il tutto si ridurrebbe ad una diversa interpretazione da parte di due professionisti di pari livello.
Ad esempio se esiste una circolare del Ministero che specifica meglio quel passaggio o una sentenza di un Tribunale, in tal modo si avrebbe una prova concreta per confermare una delle due ipotesi, senza lasciar spazio ad interpretazioni soggettive.
La ringrazio anticipatamente.
Francesco